Statuto

Art. 1 – È costituita con sede in Roma, l’Associazione Nazionale dei Delegati in convenzione o in concessione con gli Automobile Clubs e/o l’Automobile Club d’Italia. Essa assume la denominazione di ANDAC.

Art. 2 – L’ANDAC è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici. Le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti in seno ai rispettivi organi.

Art. 3 – L’ANDAC non ha scopo di lucro.

Art. 4 – L’ANDAC ha il compito di tutelare gli interessi morali, economici e professionali degli associati, curare i rapporti con gli Automobile Clubs, con l’A.C.I. e con i Ministeri preposti in relazione al lavoro particolare del settore, svolgere la necessaria azione per garantire agli associati un trattamento giuridico ed economico conforme alle aspirazioni di tutti i Delegati, in rapporto alla complessità delle funzioni e che la stessa categoria svolge.

L’ANDAC promuove lo studio e la trattazione dei problemi di interesse comune ed assume tutte le iniziative utili al raggiungimento degli scopi prefissati, contratta con le amministrazioni degli A.C. per il perfezionamento ed il progresso dei Delegati unitamente al progresso degli A.C. e dell’A.C.I.

A tal fine l’ANDAC può svolgere attività di formazione professionale, organizzare e gestire progetti di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento, L’ANDAC può essere editrice di qualunque giornale, rivista o news.

Art. 5 – La qualifica di Socio si ottiene con l’iscrizione all’ANDAC, che comporta l’adesione più ampia ed incondizionata allo statuto sociale e l’accettazione di tutte le delibere assunte dagli organi statutari. L’associato ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa e di fornire agli organi dell’ANDAC tutte le notizie riguardanti azioni da chiunque adottate in violazione degli accordi.

Art. 6 – L’iscrizione avviene a seguito di presentazione di apposita domanda e del versamento del contributo di cui al successivo Art. 7. L’iscritto è tenuto all’osservanza scrupolosa della disciplina sociale. L’Associazione è fatta in capo all’impresa titolare della convenzione o concessione che può essere rappresentata a tutti i livelli da qualunque socio o familiare dell’impresa o procuratore autorizzato a norma di legge.

Art. 7 – Il contributo associativo, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo, è dovuto per l’intero anno solare nel corso del quale si effettua l’iscrizione all’Associazione.

Art. 8 – Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 Gennaio dell’anno al quale il contributo stesso si riferisce. È ritenuto comunque valido il contributo versato successivamente sempre solo per l’anno solare in corso.

Art. 9 – La qualifica di socio si perde per:

  1. Risoluzione definitiva della concessione o convenzione;
  2. Dimissioni inviate al Presidente dell’Associazione a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzate in segreteria;
  3. Decisione della Giunta Esecutiva, sentito il parere del collegio dei probiviri;
  4. Non osservanza dell’Art. 8

Art. 10 – Sono organi dell’ANDAC:

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Giunta Esecutiva;
  4. Il Presidente;
  5. Il Collegio dei revisori dei conti;
  6. Il Collegio dei probiviri;
  7. I Coordinatori interregionali;
  8. I Presidenti regionali;
  9. I Presidenti

La durata delle cariche è fissata in 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i rappresentanti regionali, da undici Delegati eletti dall’assemblea, ed eventualmente al massimo da due consiglieri anche esterni all’Associazione nominati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo dopo aver nominato il Presidente ed essere stato integrato dagli eventuali due membri aggiunti, nomina la Giunta Esecutiva, così composta:

  1. Presidente
  2. Un Vice Presidente
  3. Il Segretario nazionale
  4. Un Vice Segretario nazionale
  5. Il tesoriere/consigliere economico
  6. Il responsabile organizzatore
  7. Tre coordinatori interregionali per il Nord, Centro e Sud

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri ed è eletto dall’assemblea. Il collegio dei probiviri è formato da tre membri ed è eletto dall’assemblea.

Art. 11 – La qualifica di membro del Consiglio Direttivo o Giunta Esecutiva o qualunque carica rappresentativa può essere temporaneamente sospesa dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del collegio dei probiviri.

I membri del Consiglio Direttivo non possono avere altre cariche all’interno di altre Associazioni di categoria del settore.

Art. 12 – L’assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno.

È convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, sentita la Giunta Esecutiva o su delibera di quest’ultima oppure su richiesta scritta e motivata alla stessa da parte di almeno il 20% degli iscritti; il tal caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data in cui viene depositata e protocollata la richiesta in segreteria.

La data di convocazione non può essere antecedente al giorno del deposito o protocollo della stessa. La convocazione dell’assemblea avviene mediante avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione e la specifica degli argomenti da trattare. Tale avviso deve essere spedito almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Qualora l’ordine del giorno dell’assemblea preveda il rinnovo delle cariche sociali e/o la ratifica di eventuali modifiche allo statuto, la convocazione deve avvenire mediante raccomandata spedita almeno venti giorni prima della stessa a tutti coloro le cui quote risultano al tesoriere versate entro il giorno prima della convocazione sul conto corrente postale o bancario anche attraverso documentazione esibita in fotocopia.

La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell’Associazione www.andac.it nei termini dei commi precedenti. L’assemblea generale è valida in prima convocazione allorchè siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 di coloro che hanno diritto a parteciparvi. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso di ordini del giorno che prevedano la ratifica alle modifiche dello statuto è richiesta la presenza della maggioranza degli iscritti alla data del giorno precedente la convocazione, anche per delega.

Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso anche per delega. Ogni associato può avere al massimo due deleghe. L’associato può scegliere, invece di delegare un altro associato, di essere rappresentato da qualunque persona di sua fiducia che può votare solo per l’associato che rappresenta. All’atto della convocazione dell’assemblea viene stabilita la tipologia delle deleghe.

L’assemblea generale, all’inizio di ogni riunione, elegge il Presidente ed il Segretario dell’assemblea stessa e, nel caso di votazioni, una commissione elettorale composta da un Presidente e due scrutatori.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto su schede predisposte. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente dell’assemblea proclama eletti quei candidati che, in base al verbale della commissione elettorale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti viene proclamato eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione all’ANDAC.

Delle riunioni dell’assemblea viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario dell’assemblea stessa e da due membri della Giunta Esecutiva.

Art. 13 – In casi particolari il Consiglio Direttivo può pronunciarsi per referendum su specifiche scelte che riguardano l’associazione.

Art. 14 – Al Consiglio Direttivo spetta:

  1. Eleggere il Presidente
  2. Coadiuvare il Presidente nello svolgimento della sua attività
  3. Deliberare sulle modalità dei convocazione dell’assemblea
  4. Eleggere la Giunta Esecutiva
  5. Fissare il contributo associativo annuo
  6. Stabilire le norme per i contributi ai componenti il Consiglio Direttivo
  7. Esaminare i bilanci consuntivo e di previsione predisposti dalla Giunta Esecutiva

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o in mancanza dello stesso su invito del vice Presidente vicario, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata di non meno di dodici dei suoi membri dei quali almeno tre componenti la Giunta Esecutiva. Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 16 – La convocazione avviene mediante qualunque avviso di cui si accusi ricevuta spedito almeno venti giorni prima (in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a cinque con avviso telegrafico) con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie da trattare. Quest’ultime possono essere integrate a seguito di richieste depositate e protocollate in segreteria sette giorni prima della riunione, da parte della riunione, da parte dei consiglieri.

La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell’Associazione www.andac.it nei termini del comma precedente.

Art. 17 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte in apposito libro verbale e firmate da almeno cinque partecipanti.

Art. 18 – Alla Giunta Esecutiva spetta:

  1. Affiancare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. Adempiere a tutte quelle funzioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo stesso;
  3. Esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
  4. Provvedere alla gestione amministrativa ed organizzativa dell’Associazione;
  5. Predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno e quello di previsione dell’anno successivo entro il 31 dicembre da sottoporre all’assemblea con le relative relazioni;
  6. Nominare i componenti di eventuali commissioni ANDAC fissandone i

Art. 19 – La Giunta Esecutiva si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno cinque dei suoi membri e comunque deve essere convocata almeno tre volte l’anno.

Art. 20 – La convocazione della Giunta Esecutiva avviene mediante qualunque avviso di cui si accusi ricevuta, spedito almeno venti giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo del giorno dell’ora della stessa e delle materie da trattare. (In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni con avviso telegrafico). Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno sei componenti. Non sono ammesse deleghe. La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell’Associazione www.andac.it nei termini del comma precedente.

Art. 21 – Le deliberazioni della Giunta Esecutiva vengono trascritte a verbale approvate e sottoscritte da tutti i suoi componenti presenti alla riunione.

Art. 22 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. Il Presidente, eletto dal consiglio Direttivo, presiede il consiglio stesso e la Giunta Esecutiva, adempie a tutte le funzioni non espressamente riservate alla competenza dell’assemblea generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. In assenza del Presidente i suoi poteri sono Delegati al vice Presidente vicario.

Art. 23 – Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall’assemblea è composto da tre membri tra i quali viene eletto un Presidente. I componenti il Collegio dei revisori dei conti non possono in pari tempo essere membri del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime il proprio giudizio sul bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 25 – Delle riunioni del collegio dei revisori dei conti si redige verbale, da trascriversi in apposito libro, che dovrà essere approvato da tutti i membri del collegio stesso.

Art. 26 – Il collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall’assemblea generale, tra i quali viene eletto il Presidente. La qualifica di probiviro è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo o al collegio dei revisori dei conti.

Art. 27 – I Probiviri hanno l’ufficio di derimere le controversie che potrebbero sorgere tra gli associati stessi o tra gli associati e gli organi dell’Associazione, in qualità di arbitri amichevoli.

Art. 28 – I Presidenti regionali e provinciali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e vengono eletti dagli iscritti appartenenti alle rispettive zone territoriali. Nella stessa data e luogo dell’assemblea vengono eletti i presidenti regionali che formano parte del Consiglio Direttivo. I Presidenti provinciali sono eletti con riunioni nelle province di appartenenza. Del verbale di elezione viene data comunicazione tramite il Presidente regionale alla presidenza nazionale per la ratifica, hanno fra l’altro la funzione di raccogliere e riferire sui problemi delle zone stesse in Consiglio Direttivo.

A richiesta motivata di almeno il 50% degli associati della provincia o della regione può essere richiesta, al Presidente nazionale, la convocazione di nuova assemblea per l’elezione dei relativi presidenti, la stessa deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 29 – Il Segretario nazionale coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Art. 30 – L’Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva. Il tesoriere ha le funzioni di curare la riscossione dei fondi, di tenere aggiornate le scritture contabili e di amministrarli, secondo le direttive della Giunta Esecutiva.

Art. 31 – I fondi comuni sono costituiti da:

  • contributi degli aderenti l’Associazione;
  • eventuale erogazione a favore dell’Associazione;
  • eventuale eccedenza attiva delle gestioni

Art. 32 – Le votazioni nelle riunioni degli organi dell’Associazione avvengono per alzata di mano salvo diverso sistema richiesto con apposita mozione approvata a maggioranza. Le delibere degli organi sono prese maggioranza dei voti; non si computano agli astenuti e le schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Quando si procede all’affidamento di cariche o di incarichi, in caso di parità di voti è eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione ed in caso di stessa anzianità di iscrizione vale l’anzianità di nascita.

Art. 33 – Viene istituita la figura del Presidente Onorario che viene eletto per particolare benemerenza. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

Art. 34 – Tutte le cariche dell’Associazione durano tre anni e decadono con la convocazione dell’assemblea che prevede il rinnovo delle cariche. Coloro che le rivestono sono rieleggibili. La Giunta Esecutiva rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione dei nuovi organi statutari.

Art. 35 – Quando un componente elettivo cessa dalla carica prima della scadenza, viene sostituito dal successivo in graduatoria il quale resta in carica fino alla naturale scadenza.

Art. 36 – I membri degli organi dell’associazione che, senza serio o valido motivo, non intervengono a due sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall’Art. 35.

Art. 37 – Nelle riunioni nelle quali si debba procedere a votazioni per scrutinio segreto sono nominati tre scrutatori, i quali devono controllare le eventuali deleghe, controfirmare le schede di votazione, effettuare lo spoglio delle stesse, redigere e firmare il verbale della votazione e consegnare il tutto in segreteria.

Art. 38 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. A tale data va redatto, a cura della Giunta Esecutiva, il bilancio consuntivo, che previo esame del collegio dei revisori dei conti e del Consiglio Direttivo entro il 31 Marzo sarà sottoposto per l’approvazione dell’assemblea generale, unitamente alla relativa relazione finanziaria.

Art. 39 – Le modifiche dello statuto sono di competenza della Giunta Esecutiva e ratificate successivamente dall’assemblea generale.