Art. 1 – Costituzione e Denominazione
È costituita con sede in Roma, l'Associazione Nazionale dei Delegati in convenzione o in concessione con gli Automobile Clubs e/o l'Automobile Club d'Italia. Essa assume la denominazione di ANDAC.
Art. 2 – Principi Democratici
L'ANDAC è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici. Le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti in seno ai rispettivi organi.
Art. 3 – Scopo
L'ANDAC non ha scopo di lucro.
Art. 4 – Compiti e Finalità
L'ANDAC ha il compito di tutelare gli interessi morali, etici, economici e professionali degli associati, curare i rapporti con le amministrazioni centrali e territoriali dell'A.C.I., degli A.C. provinciali, delle società collegate ACI, con le Amministrazioni Pubbliche, Private e con i Ministeri preposti in relazione al lavoro particolare del settore.
L'ANDAC promuove lo studio e la trattazione dei problemi di interesse comune ed assume tutte le iniziative utili al raggiungimento degli scopi prefissati, contratta con le amministrazioni centrali e territoriali dell'A.C.I., degli A.C. provinciali e delle società collegate per il perfezionamento ed il progresso dei Delegati unitamente al loro progresso.
L'ANDAC si prefigge di:
- a) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli associati, nonché del relativo personale;
- b) realizzare corsi di formazione e aggiornamento nel settore dell'autotrasporto;
- c) assistere, coordinare e rappresentare gli associati nei rapporti con enti pubblici e privati, istituti di credito, ecc., fornendo anche la consulenza e la rappresentanza tecnica, legale, sindacale e amministrativa;
- d) curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attività, curare gli acquisti comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, promuovere il nome e l'attività comune;
- e) monitorare le attività del comparto per prevenire comportamenti o situazioni contrarie all'etica professionale che possano danneggiare l'immagine della categoria;
- f) porsi quale riferimento tecnico, specializzato per servizi delegati dallo Stato o da altre Istituzioni ed Enti, attinenti alle materie indicate dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale in materia di educazione stradale, circolazione stradale e autotrasporto;
- g) progettare, organizzare e realizzare eventi e manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sulla sicurezza stradale e dell'Automotive;
- h) svolgere altre attività atte a concludere operazioni per la realizzazione di iniziative relative alle finalità dell'Associazione;
- i) può essere editrice di qualunque giornale, rivista o news., nonché qualsiasi strumento utile all'informazione degli associati.
Per una migliore realizzazione delle proprie finalità, l'ANDAC, può incorporare e/o aggregarsi anche temporaneamente, con delibera del Direttivo nazionale, a qualsiasi organizzazione nazionale ed internazionale.
L'ANDAC può iscriversi a specifici settori istituiti dallo Stato, nonché modificare la propria ragione sociale per il conseguimento degli scopi prefissati.
L'ANDAC può, altresì, costituire centri studio, centri di formazione professionale e società di servizi.
L'ANDAC è apartitica e persegue democraticamente i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.
Art. 5 – Qualifica di Socio
La qualifica di Socio si ottiene con l'iscrizione all'ANDAC che comporta l'adesione più ampia ed incondizionata allo statuto sociale e l'accettazione di tutte le delibere assunte dagli organi statutari. L'associato ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa e di fornire agli organi dell'ANDAC tutte le notizie riguardanti azioni da chiunque adottate in violazione degli accordi.
Art. 6 – Iscrizione
L'iscrizione avviene a seguito di richiesta di adesione, all'accettazione dell'informativa per il trattamento dei dati personali e del versamento del contributo di cui al successivo Art.7, ratificata dalla Giunta Esecutiva. L'iscritto è tenuto all'osservanza scrupolosa della disciplina sociale e deontologia professionale.
L'Associazione è fatta in capo all'impresa titolare di uno STA, e di qualunque convenzione, concessione e/o affiliazione sottoscritta con ACI, A.C. e società collegate che può essere rappresentata a tutti i livelli da qualunque socio e/o collaboratore familiare dell'impresa o procuratore autorizzato a norma di legge.
L'indirizzo mail dell'associato potrà essere condiviso con un numero limitato e selezionato di Partner che potranno offrire prodotti e/o servizi a condizioni economiche favorevoli, non saranno condivisi i suoi dati anagrafici ed il suo numero di telefono. Il partner sarà nominato responsabile del trattamento a norma di Legge e sarà vincolato alla riservatezza delle informazioni, all'utilizzo dei dati esclusivamente per le finalità definite dal Titolare del Trattamento e alla cancellazione dei dati al termine o all'interruzione anticipata dell'accordo di partnership, anche nel caso in cui l'associato non rinnovi l'iscrizione.
Art. 7 – Contributo Associativo
Il contributo associativo, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo, è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione all'Associazione.
Art. 8 – Versamento del Contributo
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 Marzo dell'anno al quale il contributo stesso si riferisce. È ritenuto comunque valido il contributo versato successivamente sempre solo per l'anno solare in corso.
Art. 9 – Perdita della Qualifica di Socio
La qualifica di socio si perde per:
- Risoluzione definitiva della concessione, convenzione e/o affiliazione commerciale;
- Dimissioni inviate al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzate alla sede sociale, ovvero pec alla casella istituzionale dell'ANDAC ovvero qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione;
- Decisione della Giunta Esecutiva, sentito il parere del collegio dei probiviri;
- Non osservanza dell'Art. 8
Art. 10 – Organi dell'ANDAC
Sono organi dell'ANDAC:
- L'Assemblea Generale degli iscritti;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei probiviri;
- Il Presidente Regionale.
La durata delle cariche è fissata in 3 anni.
Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i rappresentanti regionali, da undici Delegati eletti dall'assemblea, ed eventualmente al massimo da due consiglieri anche esterni all'Associazione nominati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo dopo aver nominato il Presidente nomina la Giunta Esecutiva, così composta:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario nazionale;
- Vice Segretario Nazionale;
- Tesoriere/consigliere economico;
- Coordinatore Nazionale;
- Tre coordinatori interregionali per il Nord, Centro e Sud.
Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri ed è eletto dall'assemblea. Il collegio dei probiviri è formato da tre membri ed è eletto dall'assemblea.
Oltre ai ruoli nominati della Giunta esecutiva il Direttivo nomina i seguenti incarichi:
- Responsabile Nazionale Studi;
- Responsabile Nazionale Tasse;
- Responsabile Nazionale Assicurativo;
- Responsabile Nazionale Scuole guida;
- Responsabile della Comunicazione;
Questi incarichi possono essere esercitati anche più di uno dallo stesso membro del Direttivo o della Giunta.
Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà, inoltre per ogni singola Provincia e/o Città Metropolitana di costituire la segreteria provinciale e nomina il referente Provinciale.
Art. 11 – Sospensione e Incompatibilità
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo o Giunta Esecutiva o qualunque carica rappresentativa può essere temporaneamente sospesa dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del collegio dei probiviri.
I membri del Consiglio Direttivo non possono:
- avere altre cariche politiche nazionali all'interno di altre Associazioni di categoria del settore;
- Essere legale rappresentante e/o titolare di rapporti contrattuali o interessi economici con qualsiasi altra società o attività finalizzata a fornire servizi di qualunque natura alle attività svolte dall'ANDAC, da società partecipate e/o riconducibili ad essa, o in palese conflitto d'interesse con il proprio ruolo all'interno del Direttivo.
Art. 12 – Assemblea Generale
L'assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno, anche in video conferenza.
È convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, sentita la Giunta Esecutiva o su delibera di quest'ultima oppure su richiesta scritta e motivata alla stessa da parte di almeno il 20% degli iscritti; il tal caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data di avvenuta ricezione.
La convocazione dell'assemblea avviene mediante pubblicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione e la specifica degli argomenti da trattare. Tale avviso deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
Qualora l'ordine del giorno dell'assemblea preveda il rinnovo delle cariche sociali e/o la ratifica di eventuali modifiche allo statuto non è ammessa la partecipazione in video conferenza, la convocazione deve avvenire mediante pubblicazione spedita almeno dieci giorni prima della stessa a tutti coloro le cui quote risultano al tesoriere versate entro il giorno prima della convocazione anche attraverso documentazione esibita in fotocopia.
La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell'Associazione www.andac.it nei termini dei commi precedenti.
Validità dell'assemblea:
- In prima convocazione: almeno i 2/3 di coloro che hanno diritto a parteciparvi presenti o rappresentati;
- In seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Deleghe: Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso anche per delega. Ogni associato può avere al massimo due deleghe. L'associato può scegliere, invece di delegare un altro associato, di essere rappresentato da qualunque persona di sua fiducia che può votare solo per l'associato che rappresenta. All'atto della convocazione dell'assemblea viene stabilita la tipologia delle deleghe.
All'inizio dell'Assemblea Generale vengono eletti il Presidente e due Segretari dell'assemblea stessa e, nel caso di votazioni, una commissione elettorale composta da un Presidente e due scrutatori, i quali devono identificare i votanti e controllare le eventuali deleghe ed attribuire il diritto al voto, controfirmare le schede predisposte di votazione, effettuare lo spoglio delle stesse, redigere e firmare il verbale della votazione da consegnare al Presidente dell'Assemblea Generale.
Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto su schede predisposte. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente dell'assemblea proclama eletti quei candidati che, in base al verbale della commissione elettorale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti viene proclamato eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione all'ANDAC.
Delle riunioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente, dai due Segretari dell'assemblea stessa e da due membri della Giunta Esecutiva.
Art. 13 – Referendum
In casi particolari il Consiglio Direttivo può pronunciarsi per referendum su specifiche scelte che riguardano l'associazione.
Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- Eleggere il Presidente
- Coadiuvare il Presidente nello svolgimento della sua attività
- Deliberare sulle modalità dei convocazione dell'assemblea
- Eleggere la Giunta Esecutiva
- Fissare il contributo associativo annuo
- Stabilire le regole e le procedure per i rimborsi ai componenti del Consiglio Direttivo
- Esaminare i rendiconti predisposti dal Tesoriere e approvati dalla Giunta Esecutiva
Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o in mancanza dello stesso su invito del vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata di non meno di dieci dei suoi membri dei quali almeno tre componenti la Giunta Esecutiva. Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, anche in video conferenza.
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
La convocazione avviene mediante qualunque avviso di cui si accusi ricevuta spedita almeno dieci giorni prima, in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a tre, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. Quest'ultime possono essere integrate a seguito di richieste da parte dei consiglieri.
La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell'Associazione www.andac.it nei termini del comma precedente.
Art. 17 – Verbali del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte in apposito libro verbale e firmate da almeno cinque partecipanti.
Art. 18 – Competenze della Giunta Esecutiva
Alla Giunta Esecutiva spetta:
- Affiancare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Adempiere a tutte quelle funzioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo stesso;
- Esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
- Provvedere alla gestione amministrativa ed organizzativa dell'Associazione;
- Predisporre il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
- Nominare i componenti del Comitato Scientifico e di eventuali commissioni ANDAC fissandone gli incarichi.
Art. 19 – Riunioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno cinque dei suoi membri e comunque deve essere convocata almeno due volte l'anno, anche in video conferenza.
Art. 20 – Convocazione della Giunta Esecutiva
La convocazione della Giunta Esecutiva avviene mediante qualunque avviso di cui si accusi ricevuta, inviato almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo del giorno dell'ora della stessa e degli argomenti da trattare. (In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso telegrafico). Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno cinque componenti. Non sono ammesse deleghe.
La convocazione è ritenuta regolare, anche in assenza di avviso scritto, se della stessa è fatta pubblicazione sul sito dell'Associazione www.andac.it nei termini del comma precedente.
Art. 21 – Deliberazioni della Giunta Esecutiva
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva vengono trascritte a verbale approvate e sottoscritte da tutti i suoi componenti presenti alla riunione.
La Giunta esecutiva delibera su ogni atto amministrativo di ordinaria e straordinaria amministrazione, a meno che l'atto sia sottoposto ad ulteriori delibere o autorizzazioni previste dallo statuto.
A titolo esemplificativo e non limitativo la Giunta potrà deliberare su:
- il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute dai componenti la Giunta, dal Direttivo o da iscritti, impegnati nello svolgimento di specifici incarichi;
- eventuali compensi o gettoni di presenza di altri componenti la Giunta esecutiva o del Direttivo, oltre che rimborsi ai consulenti esterni in funzione dei compiti loro affidati, per le eventuali spese di viaggio e soggiorno;
- l'assunzione di personale e collaboratori in genere;
- assegnare ruoli e incarichi non solo ai membri del Direttivo ma avvalersi anche di personale esterno;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto sociale da proporre all'Assemblea nazionale.
Ai lavori della Giunta esecutiva possono partecipare, su invito del Presidente, consulenti od esperti, nonché il Collegio dei revisori dei conti per relazionare sull'andamento della gestione amministrativa.
Art. 22 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Il Presidente, eletto dal consiglio Direttivo, presiede il consiglio stesso e la Giunta Esecutiva, adempie a tutte le funzioni non espressamente riservate alla competenza dell'assemblea generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. In assenza del Presidente i suoi poteri sono Delegati al vice Presidente.
Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea è composto da tre membri tra i quali viene eletto un Presidente. I componenti il Collegio dei revisori dei conti non possono in pari tempo essere membri del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei rendiconti con le risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime il proprio giudizio sul bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta all'anno, anche in video conferenza.
Art. 25 – Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti
Delle riunioni del collegio dei revisori dei conti si redige verbale, da trascriversi in apposito libro, che dovrà essere approvato da tutti i membri del collegio stesso.
Art. 26 – Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale, tra i quali viene eletto il Presidente. La qualifica di probiviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo o al collegio dei revisori dei conti.
Art. 27 – Funzioni dei Probiviri
I Probiviri hanno l'ufficio di derimere le controversie che potrebbero sorgere tra gli associati stessi o tra gli associati e gli organi dell'Associazione, in qualità di arbitri amichevoli.
Art. 28 – Presidenti Regionali e Provinciali
I Presidenti regionali e provinciali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e vengono eletti dagli iscritti appartenenti alle rispettive zone territoriali.
Nella stessa data e luogo dell'assemblea vengono eletti i presidenti regionali che formano parte del Consiglio Direttivo. I Presidenti provinciali sono eletti con riunioni nelle province di appartenenza. Del verbale di elezione viene data comunicazione tramite il Presidente regionale alla presidenza nazionale per la ratifica, hanno fra l'altro la funzione di raccogliere e riferire sui problemi delle zone stesse in Consiglio Direttivo.
A richiesta motivata di almeno il 50% degli associati della provincia o della regione può essere richiesta, al Presidente nazionale, la convocazione di nuova assemblea per l'elezione dei relativi presidenti, la stessa deve essere convocata entro trenta giorni.
Art. 29 – Il Segretario Nazionale
Il Segretario nazionale coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
Art. 30 – Amministrazione e Tesoriere
L'Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva. Il tesoriere ha le funzioni di curare la riscossione e la gestione dei fondi e dei fondi, di tenere aggiornate le scritture contabili secondo le direttive della Giunta Esecutiva.
Art. 31 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi volontari degli associati;
- da eventuali contributi ed elargizioni da parte di persone, società, enti pubblici e/o privati italiani ed esteri;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- dalle somme versate per la fruizione dei servizi erogati in conformità dei scopi sociali;
- da beni mobili, mobili registrati ed immobili che l'Associazione possa ritenere di acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali;
- dal fondo di dotazione;
- da partecipazioni in società ed associazioni strumentali alla realizzazione degli scopi associativi.
All'Associazione, finché in essere, è sempre vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il consolidamento del patrimonio, sia esso di tipo immobiliare e/o mobile, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 32 – Votazioni
Le votazioni nelle riunioni degli organi dell'Associazione avvengono per alzata di mano salvo diverso sistema richiesto con apposita mozione approvata a maggioranza. Le delibere degli organi sono prese a maggioranza dei voti; non si computano gli astenuti e le schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Quando si procede all'affidamento di cariche o di incarichi, in caso di parità di voti è eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ed in caso di stessa anzianità di iscrizione vale l'anzianità di nascita.
Art. 33 – Presidente Onorario
Viene istituita la figura del Presidente Onorario che viene eletto per particolare benemerenza. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
Art. 34 – Durata delle Cariche
Tutte le cariche dell'Associazione durano tre anni e decadono con la convocazione dell'assemblea che prevede il rinnovo delle cariche. Coloro che le rivestono sono rieleggibili. La Giunta Esecutiva rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi statutari.
Art. 35 – Sostituzione dei Componenti
Quando un componente elettivo cessa dalla carica prima della scadenza, viene sostituito dal successivo in graduatoria, o ad interim da altro componente del Direttivo, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza.
Art. 36 – Decadenza dalla Carica
I membri degli organi dell'associazione che, senza serio o valido motivo, non intervengono a due sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall'Art. 35.
Art. 37 – Rendiconto Economico e Finanziario
Il Tesoriere procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario. Tale rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
Il Tesoriere predispone il rendiconto annuale entro il 31 marzo di ogni anno. Il Presidente può chiedere che siano predisposti rendiconti infrannuali e che siano forniti periodici aggiornamenti circa il rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa civilistica e fiscale.
Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto dal Tesoriere alla Giunta Esecutiva per la relativa approvazione.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Rendiconto viene presentato, per l'esame e l'approvazione, all'Assemblea generale degli iscritti.
Il rendiconto e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale e messi a disposizione degli associati, che vorranno prenderne visione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale di approvazione.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 38 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello statuto sono di competenza della Giunta Esecutiva e ratificate successivamente dall'assemblea generale.
Le modifiche al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea generale degli iscritti.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi che disciplinano le associazioni.
Il Regolamento d'esecuzione dello Statuto viene automaticamente e conformemente aggiornato a seguito di modifiche Statutarie.
Art. 39 – Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori.
L'Assemblea straordinaria delibera le modalità di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.